sabato 19 maggio 2012     | Registrazione
Proposta di legge sulmatrimonio , convivenza , coabitazione , unione.

Regione Lombardia                                               Legislatura ? 

 

Consiglio Regionale                                               Atti ?

 

 

PROGETTO DI LEGGE N.800?

 

 

 

                                     di iniziativa dei Consiglieri regionali:

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                          " Convivenza , Matrimonio , Coabitazione , Unione"

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PRESENTATO IL                                                                 ../06/2011?

ASSEGNATO IN DATA                                                        ../06/2011?

ALLA COMMISSIONE REFERENTE                                                VII?

CONSULTIVA                                                                             VI?

 

 

RELAZIONE

La famiglia tradizionale intesa come convivenza e/o matrimonio tra eterosessuali rappresenta il nucleo ed il futuro della società lombarda. La crescita e l'educazione dei giovani. Un aiuto reciproco tra persone che si vogliono bene. La famiglia ha un compito delicato , difficile ed importante. A questo compito si cerca di restituire la sua importanza.Si riconoscono i nuovi legami affettivi e sessuali che non fanno parte della famiglia tradizionale , cioè la convivenza tra non eterosessuali e/o non puramente eterosessuali che chiamiamo coabitazione ed il matrimonio tra non eterosessuali e/o non puramente eterosessuali che chiamiamo unioni. Le coabitazioni e le unioni rappresentano un importante realtà e risorsa per il presente della società lombarda. Chi decide di aderirvi ha diritto ad essere felice , sicuro , e di contare su di un aiuto reciproco. Non deve essere ne attaccato ne discriminato , ma deve vivere la sua sessualità minoritaria in forma privata e con discrezione evitando le esibizioni pubbliche.

 

 

ARTICOLO 1 Finalità

 

ARTICOLO 2 Competenze

 

ARTICOLO 3 Convivenza

 

ARTICOLO 4 Corso di Convivenza

 

ARTICOLO 5 Matrimomio

 

ARTICOLO 6 Corso di matrimonio

 

ARTICOLO 7 Coabitazione

 

ARTICOLO 8 Corso di Coabitazione

 

ARTICOLO 9 Unione

 

ARTICOLO 10 Corso di Unione 

 

ARTICOLO 11 Annullamento

 

ARTICOLO 12 Riconoscimento della Convivenza , del Matrimonio , della Coabitazione e   dell' Unione.

 

ARTICOLO 13 Controllo-attuazione

 

 

Art 1

 ( Finalità )

 

1.La presente legge ha lo scopo di regolare la Convivenza , il Matrimonio , la Coabitazione e l' Unione.

 

 

Art.2

( Competenze )

 

 1.La Regione Lombardia , nell'ottica del federalismo , delega le competenze ai Comuni lombardi. In caso di irregolarità segnalate , la Provincia farà chiarezza. Nel caso in cui l' intervento della Provincia non porta risultati , interverrà la Regione.

 

2.La legge riguarda i matrimoni , le convivenze , le unioni e le coabitazioni che avvengono sul suolo lombardo.

 

 

Art.3

( Convivenza )

1.La convivenza riguarda 2 persone puramente eterosessuali che si sono liberamente scelte e si amano. Decidono di vivere insieme e di designarsi come partner. Sono tenuti alla fedeltà , soprattutto sessuale per il periodo che vorranno far durare la Convivenza. Si aiutano reciprocamente in caso di bisogno sanitario e si assistono in ospedale. La loro Convivenza è riconosciuta ufficialmente dalla società. I conviventi possono avere figli naturali o adottarne secondo la legge.

 

2.Per convivere è necessario essere maggiorenni , ufficialmente fidanzati da più di 1 anno , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 2 anni e aver partecipato al corso di Convivenza.

 

Art.4

( Corso di Convivenza )

1.Il corso di Convivenza viene richiesto dai 2 partner che abitano in case diverse e che sentono la necessita' di vivere nel futuro prossimo nella stessa casa. E' organizzato dal Comune. 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna. Per 6 mesi. Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo. Ogni lezione costa 10 euro a copia. Il gruppo di maestri è composto da un religioso e da una religiosa della religione di maggioranza di quel Comune , da uno psicologo e da una psicologa , da un sessuologo ed una sessuologa , da un esperto ed una esperta in pedagogia. Nei corsi si insegna a conoscere in modo approfondito il partner e sceglierlo in base alle sue buone qualità e non alle sue ricchezze o a situazioni che gravitano attorno al partner. Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner.

 

Art.5

( Matrimomio )

1.Il Matrimomio è in primo luogo una dichiarazione ed una promessa finche' morte non li separi che viene fatta tra i 2 fidanzati puramente eterosessuali che si sono liberamente scelti e si amano reciprocamente ,dichiarano che il partner e' la persona piu' importante della loro vita ,si rispettano , promettono di rendere duraturo il fortissimo legame affettivo e sessuale , di essere reciprocamente fedeli , soprattutto sessualmente , di aiutarsi reciprocamente , che il loro matrimonio costruito sulla convivenza e' finalizzato alla continuazione della vita tramite i loro figli naturali se possono averli. Di impegnarsi , anche aggiornandosi , per migliorare la loro capacita' di crescere i figli in modo giusto e sano nello spirito e nel fisico. Dando loro affetto , buoni insegnamenti e sostentamento. Il Matrimonio e' in secondo luogo la comunicazione di fronte alla societa' della nascita di una nuova famiglia. Unica eccezione alla durata finche' morte non li separi e' l' Annullamento.

 

2.Per sposarsi è necessario essere maggiorenni ed essere ufficialmente fidanzati da più di 2 anni , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 3 anni e aver partecipato al corso di matrimonio. 

 

Art.6

( Corso di matrimonio )

1.Il corso di matrimonio dura da quando ci si fidanza ufficialmente ad una settimana dal matrimonio. Quindi dura come minimo 2 anni. E' organizzato dal Comune. 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna. Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo. Ogni lezione costa 10 euro a copia. Il gruppo di maestri è composto da un religioso e da una religiosa della religione di maggioranza di quel Comune , da uno psicologo e da una psicologa , da un sessuologo ed una sessuologa , da un esperto ed una esperta in pedagogia. Nei corsi si insegna a conoscere in modo approfondito il partner e sceglierlo in base alle sue buone qualità e non alle sue ricchezze o a situazioni che gravitano attorno al partner. Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner. Se i 2 partner non sono sicuri di sposarsi non devono sposarsi.

 

Art.7

( Coabitazione )

1.La coabitazione riguarda 2 persone non etero e/o non puramente etero che si sono liberalmente scelte e si amano. Decidono di vivere insieme nella stessa casa e di designarsi come partner. Si promettono fedeltà , soprattutto sessuale e sono tenuti a rispettarla per il periodo che vorranno far durare la Coabitazione. Si aiutano reciprocamente in caso di bisogno sanitario e si assistono in ospedale. Non possono avere figli ne adottarne. La loro Coabitazione è riconosciuta ufficialmente dalla società.

 

2.Per coabitare è necessario essere maggiorenni , essere ufficialmente fidanzati da più di 1 anno , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 2 anni e aver partecipato al corso di coabitazione.

 

 

 

Art.8

( Corso di Coabitazione )

1.Il corso di Coabitazione viene richiesto dai 2 partner che abitano in case diverse e che sentono la necessita' di vivere nel futuro prossimo nella stessa casa. E' organizzato dal Comune. 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna. Per 6 mesi.Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo. Ogni lezione costa 10 euro a copia. Il gruppo di maestri è composto da un religioso e da una religiosa della religione di maggioranza di quel Comune , da uno psicologo e da una psicologa , da un sessuologo ed una sessuologa. Nei corsi si insegna a conoscere in modo approfondito il partner e sceglierlo in base alle sue buone qualità e non alle sue ricchezze o a situazioni che gravitano attorno al partner. Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner.

 

 

Art.9

( Unione )

1.L' Unione è in primo luogo una dichiarazione ed una promessa finche' morte non li separi che viene fatta tra i 2 fidanzati non etero e/o non puramente etero che si sono liberalmente scelte e si amano reciprocamente ,dichiarano che il partner e' la persona piu' importante della loro vita ,si rispettano , promettono di rendere duraturo il fortissimo legame affettivo e sessuale , di essere reciprocamente fedeli , soprattutto sessualmente , di aiutarsi reciprocamente.L'Unione e'in secondo luogo la comunicazione di fronte alla societa' della nascita di una nuova famiglia.Gli Uniti non possono avere ne adottare figli. La loro Unione è riconosciuta ufficialmente dalla società.Unica eccezione alla durata finche' morte non li separi e' l'Annullamento.

 

2.Per Unirsi è necessario essere maggiorenni ed essere ufficialmente fidanzati da più di 2 anni , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 3 anni e aver partecipato al corso di Unione.

 

Art.10

( Corso di Unione )

1.Il corso di Unione dura da quando ci si fidanza ufficialmente ad una settimana dall'Unione. Quindi dura come minimo 2 anni. E' organizzato dal Comune. 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna. Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo. Ogni lezione costa 10 euro a copia. Il gruppo di maestri è composto da un religioso e da una religiosa della religione di maggioranza di quel Comune , da uno psicologo e da una psicologa , da un sessuologo ed una sessuologa. Nei corsi si insegna a conoscere in modo approfondito il partner e sceglierlo in base alle sue buone qualità e non alle sue ricchezze o a situazioni che gravitano attorno al partner. Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner. Se i 2 partner non sono sicuri di Unirsi non devono Unirsi.

 

Art.11

( Annullamento )

1.L' unica eccezione alla durata del Matrimonio o dell' Unione finche' morte non li separi e' l'Annullamento. Si annulla il Matrimonio o l' Unione quando i prerequisiti del Matrimonio e dell' Unione non c'erano o non erano come erano stati presentati.

 

Art.12

( Riconoscimento della Convivenza , del Matrimonio , della Coabitazione e dell' Unione. )

1.Se un cittadino residente in Lombardia decide di ottenere un riconoscimento simile alla Convivenza , al Matrimonio , alla Coabitazione , all'Unione , fuori della Lombardia , senza dare le garanzie richieste dagli art. n°... per poi rientrare in Lombardia , la Lombardia non riconoscerà la sua Convivenza , il suo Matrimonio ,la sua Coabitazione , la sua Unione. Comunque Convivenza , Matrimonio , Coabitazione , Unione , possono essere autenticati in Lombardia se rispetteranno le procedure e le preparazioni per ottenere la Convivenza , il Matrimonio , la Coabitazione , l' Unione , secondo la legge lombarda degli art.()

 

Art.13

( Controllo-attuazione )

1. Nell' ottica del federalismo , il controllo e l' attuazione sono delegate dalla Regione Lombardia ai Comuni lombardi. In caso di irregolarità segnalate , la Provincia farà chiarezza. Nel caso in cui l' intervento della Provincia non porta risultati , interverrà la Regione.

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