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Proposta di legge sulmatrimonio , convivenza , coabitazione , unione.

Regione Lombardia   Legislatura ? 

 

Consiglio Regionale    Atti ?

 

 

 

 

 

 

                                                                 PROGETTO DI LEGGE N.800?

 

 

 

 

 

 

                                                             di iniziativa dei Consiglieri regionali:

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                                                   " Convivenza , Matrimonio , Coabitazione , Unione "

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PRESENTATO IL        ../06/2011?

 

ASSEGNATO IN DATA       ../06/2011?

 

ALLA COMMISSIONE REFERENTE    VII?

 

CONSULTIVA       VI?

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE

La famiglia tradizionale intesa come convivenza e / o matrimonio tra eterosessuali rappresenta  il nucleo ed il futuro della società lombarda . La crescita e l educazione dei giovani . Un aiuto reciproco tra persone che si vogliono bene . La famiglia ha un compito delicato , difficile ed importante. A questo compito si cerca di restituire la sua importanza . Si riconoscono altresì i nuovi legami affettivi e sessuali che non fanno parte della famiglia tradizionale , cioè la convivenza tra non eterosessuali e / o non puramente eterosessuali che chiamiamo coabitazione ed il matrimonio tra non eterosessuali e / o non puramente eterosessuali che chiamiamo unioni . Le coabitazioni e le unioni rappresentano un importante realtà e risorsa per il presente della società lombarda . Chi decide di aderirvi ha diritto ad essere felice , sicuro , e di contare su di un aiuto reciproco . Non deve essere ne attaccato ne discriminato , ma deve vivere la sua sessualità minoritaria in forma privata e con discrezione evitando le esibizioni pubbliche .

 

 

ARTICOLO 1 Finalità

 

ARTICOLO 2 Competenze

 

ARTICOLO 3 Convivenza

 

ARTICOLO 4 Corso di Convivenza

 

ARTICOLO 5 Matrimomio

 

ARTICOLO 6 Corso di matrimonio

 

ARTICOLO 7 Coabitazione

 

ARTICOLO 8 Corso di Coabitazione

 

ARTICOLO 9 Unione

 

ARTICOLO 10 Corso di Unione 

 

ARTICOLO 11 Annullamento

 

ARTICOLO 12 Riconoscimento della Convivenza , del Matrimonio , della Coabitazione e   dell ' Unione .

 

ARTICOLO 13 Doveri verso i figli

 

ARTICOLO 14 Controllo - attuazione

 

 

Art 1

 ( Finalità )

 

1.La presente legge ha lo scopo di regolare la Convivenza , il Matrimonio , la Coabitazione e l ' Unione .

 

 

Art.2

( Competenze )

 

 1.La Regione Lombardia , nell ' ottica del federalismo , delega le competenze ai Comuni lombard i. In caso di irregolarità segnalate , la Provincia farà chiarezza . Nel caso in cui l ' intervento della Provincia non porta risultati , interverrà la Regione .

 

2.La legge riguarda i matrimoni , le convivenze , le unioni e le coabitazioni che avvengono sul suolo lombardo .

 

 

Art.3

( Convivenza )

1.La convivenza riguarda 2 persone puramente eterosessuali che si sono liberamente scelte e si amano . Decidono di vivere insieme e di designarsi come partner . Sono tenuti alla fedeltà , soprattutto sessuale per il periodo che vorranno far durare la Convivenza . Si aiutano reciprocamente in caso di bisogno sanitario e si assistono in ospedale . La loro Convivenza è riconosciuta ufficialmente dalla società . I conviventi possono avere figli naturali o adottarne secondo la legge .

 

2.Per convivere è necessario essere maggiorenni , ufficialmente fidanzati da più di 1 anno , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 2 anni e aver partecipato al corso di Convivenza .

 

Art.4

( Corso di Convivenza )

1.Il corso di Convivenza viene richiesto dai 2 partner che abitano in case diverse e che sentono la necessita' di vivere nel futuro prossimo nella stessa casa . E ' organizzato dal Comune . 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna . Per 6 mesi . Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo . Ogni lezione costa 10 euro a copia . Il gruppo di maestri è composto da un religioso e da una religiosa della religione di maggioranza di quel Comune , da uno psicologo e da una psicologa , da un sessuologo ed una sessuologa , da un esperto ed una esperta di pedagogia . Nei corsi si insegna a conoscere il partner in modo approfondito e a sceglierlo in base alle sue buone qualità e non alle sue ricchezze o a situazioni che gravitano attorno al partner . Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner .

 

Art.5

( Matrimomio )

1.Il Matrimomio è in primo luogo una dichiarazione ed una promessa finche' morte non li separi che viene fatta tra i 2 fidanzati puramente eterosessuali che si sono liberamente scelti e si amano reciprocamente , dichiarano che il partner e'  la persona piu' importante della loro vita , si rispettano , promettono di rendere duraturo il fortissimo legame affettivo e sessuale , di essere reciprocamente fedeli , soprattutto sessualmente , di aiutarsi reciprocamente , che il loro matrimonio costruito sulla convivenza e' finalizzato alla continuazione della vita tramite i loro figli naturali se possono averli . Di impegnarsi , anche aggiornandosi , per migliorare la loro capacita' di crescere i figli in modo giusto e sano nello spirito e nel fisico . Dando loro affetto , buoni insegnamenti e sostentamento . Il Matrimonio e' in secondo luogo la comunicazione di fronte alla societa' della nascita di una nuova famiglia . Unica eccezione alla durata finche' morte non li separi e' l ' Annullamento .

 

2.Per sposarsi è necessario essere maggiorenni ed essere ufficialmente fidanzati da più di 2 anni , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 3 anni e aver partecipato al corso di matrimonio . 

 

Art.6

( Corso di matrimonio )

1.Il corso di matrimonio dura da quando ci si fidanza ufficialmente ad una settimana dal matrimonio. Quindi dura come minimo 2 anni. E' organizzato dal Comune. 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna. Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo. Ogni lezione costa 10 euro a copia . Il gruppo di maestri è composto da un e una religiosi della religione di maggioranza di quel Comune , da un e una psicologi , da un e una sessuologi , da un ed una pedagoghi . Nei corsi si insegna a conoscere il partner in modo aprofondito in base alle sue buone qualità e non alle ricchezze o a situazioni che gravitano attorno al partner . Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner . Se almeno uno dei 2 partner non è sicuro di sposarsi , non devono sposarsi .

 

Art.7

( Coabitazione )

1.La coabitazione riguarda 2 persone non etero e / o non puramente etero che si sono liberalmente scelte e si amano . Decidono di vivere insieme nella stessa casa e di designarsi come partner . Si promettono fedeltà , anche sessuale , e sono tenuti a rispettarla per il periodo che vorranno far durare la coabitazione . Si aiutano reciprocamente . In caso di bisogno sanitario si assistono in ospedale . Non possono avere figli ne adottarli . La loro coabitazione è riconosciuta ufficialmente dalla società .

 

2.Per coabitare è necessario essere maggiorenni , essere ufficialmente fidanzati da più di 1 anno , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 2 anni e aver partecipato al corso di coabitazione .

 

 

 

Art.8

( Corso di Coabitazione )

1.Il corso di Coabitazione viene richiesto dai 2 partner che abitano in case diverse e che sentono la necessita' di vivere nel futuro prossimo nella stessa casa. E' organizzato dal Comune . 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna . Per 6 mesi . Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 oil mese successivo . Ogni lezione costa 10 euro a copia . Il gruppo di maestri è composto da una e un religioso della religione di maggioranza di quel Comune , una e uno psicologo , una e un sessuologo . Nei corsi si insegna a conoscere il partner in modo aproffondito e sceglierlo in base alle sue buone qualità e non ai suoi denari o a situazioni che gravitano attorno al partner . Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner .

 

 

Art.9

( Unione )

1.L ' Unione è in primo luogo una dichiarazione ed una promessa finche' morte non li separi che viene fatta tra i 2 fidanzati non etero e / o non puramente etero che si sono liberalmente scelte e si amano reciprocamente , dichiarano che il partner e' la persona piu' importante della loro vita , si rispettano , promettono di rendere duraturo il fortissimo legame affettivo e sessuale , di essere reciprocamente fedeli , anche sessualmente , di aiutarsi reciprocamente . L ' Unione e' in secondo luogo la comunicazione di fronte alla societa' della nascita di una nuova famiglia .Gli Uniti non possono avere o adottare figli . La loro Unione è riconosciuta ufficialmente dalla società.Unica eccezione alla durata finche' morte non li separi e' l ' Annullamento .

 

2.Per Unirsi è necessario essere maggiorenni ed essere ufficialmente fidanzati da più di 2 anni , conoscersi reciprocamente e continuativamente da più di 3 anni e aver partecipato al corso di Unione .

 

Art.10

( Corso di Unione )

1.Il corso di Unione dura da quando ci si fidanza ufficialmente ad una settimana dall ' Unione . Quindi dura come minimo 2 anni . E' organizzato dal Comune . 2 lezioni al mese di 2 ore ognuna . Ogni 6 lezioni saltate se ne fanno 8 il mese successivo . Ogni lezione costa 10 euro a copia . Il gruppo di maestri è composto da una e un religioso della religione di maggioranza di quel Comune , da una e uno psicologo , da una e uno sessuologo . Nei corsi si insegna a conoscere il partner in modo approfondito e a sceglierlo in base alle sue buone qualità e non ai soldi o a situazioni che gravitano attorno al partner . Si insegna che la scelta del partner deve essere libera da pressioni e influenze esterne al partner . Se almeno uno dei i 2 partner non è sicuro di Unirsi non devono Unirsi .

 

Art.11

( Annullamento )

1.L ' unica eccezione alla durata del Matrimonio o dell ' Unione finche' morte non li separi e' l ' Annullamento . Si annulla il Matrimonio o l ' Unione quando i prerequisiti del Matrimonio e dell ' Unione non c'erano o non erano come erano stati presentati .

 

Art.12

( Riconoscimento della Convivenza , del Matrimonio , della Coabitazione e dell ' Unione . )

1.Se un cittadino residente in Lombardia decide di ottenere un riconoscimento simile alla Convivenza , al Matrimonio , alla Coabitazione , all ' Unione , fuori della Lombardia , senza dare le garanzie richieste dagli art. n°... per poi rientrare in Lombardia , la Lombardia non riconoscerà la sua Coabitazione , Unione , Convivenza , Matrimonio . Se all estero adempie a tutto ciò che è prescritto in Lombardia , le riconoscerà . E' possibile rifare in Lombardia il riconoscimento del Matrimonio , Convivenza , Unione , coabitazione , aggiungendo solo le praticvhe e / o parti mancanti al loro raggiungimento . Se non c' è niente di quello richiesto devono fare tutto ex novo . 

 

 

 

Art 13

( Doveri verso i filgi )

1.Chi genera o adotta un figlio \ a non può più da quel momento darsi all ' alcolismo o alle droghe o fare uso di sostanze che alterano la sua lucidità . Se lo fà và in prigione finchè non  smette . L ' obbligo dura finchè il figlio \ a non è maggiorenne , per sempre se il figlio \ a non è autosufficiente .

 

2.Il genitore che con il suo comportamento ha danneggiato il figlio \ a fisicamente e \ o mentalmente e l ha reso / a inabile fisicamente e \ o mentalmente , deve essere sterilizato e pagare al figlio \ a 500 euro al mese anche nel caso in cui il figlio \ a sia maggiorene .

 

 

Art.14

( Controllo-attuazione )

1. Nell ' ottica del federalismo , il controllo e l ' attuazione sono delegate dalla Regione Lombardia ai Comuni lombardi . In caso di irregolarità segnalate , la Provincia farà chiarezza . Nel caso in cui l ' intervento della Provincia non porta risultati , interverrà la Regione .

 

Art.

( Maternità )

1.Il datore di lavoro non deve più versare per la maternità . Quando una donna rimane incinta , lo dichiara al suo Comune e dopo aver partorito , ha diritto ad un rimborso di 300 euro mensili da spendere per alimenti , vestiti , arredi , salute dei neonati per i 2 anni successivi alla nascita . Se la donna lavora , deve licenziarsi tra il 4° ed il 7° mese che è incinta oppure lo fà il datore del lavoro . La donna non può lavorare durante i 2 anni successivi alla nascita del figlio / a e deve prendersi cura del / la piccolo / a . I 300 euro sono comulabili a figlio / a ; cioè per ogni figlio/a , fino al 3° figlio/a compresi . Dal 4° non ci sono più rimborsi , ma rimane l ' obbligo da parte della donna ad accudire il figlio / a per i 2 anni successivi alla nascita .

 

2.Dei 300 euro 200 sono versati dal Comune , 50 dalla Provincia , 40 dalla Regione e 10 dallo Stato . Il Comune , Provincia , Regione e Stato che versano , sono quelli nei quali la donna ed il marito hanno vissuto la maggior parte della loro vita fino al momento della nascita del figlio / a . Per avere i rimborsi , la madre deve presentare gli scontrini o le fatture dei beni acquistati , accompagnati da foto telematiche dei beni acquistati nel momento dell ' utilizzo .

 

3.Al termine dei 2 anni , la donna ha diritto di essere riassunta nel vecchio posto di lavoro , il datore di lavoro è obbligato a riassumerla , a meno che il datore di lavoro non presenti delle giustificazioni valide per non farlo .

 

Art.

( Vedovi e orfani )

1.Lo stato ( 40 % comuni d origine dei 4 nonni , 40 comune di residenza , 5 provincia di residenza , 5 provincie d origine dei 4 nonni , 3 regioni d origine dei 4 nonni , 3 regione di residenza , 3 nazione , 1 europa ) paga 300 euro al mese a orfani e/o vedovi di un componente ( madre , padre , marito , moglie , non fratello/sorella ) fino al 30 mo anno di vita degli orfani e a vita per i vedovi . Gli orfani di entrambi i genitori 600 al mese .Il vecchio/a genitoredai 60 anni in su , che era sostenuto da un figlio ora morto . Hanno anche gratis tutti i servizi sociali ( sanità , studi , trasporti pubblici , accesso a luoghi di giochi , arte , svago e  sport ) purchè istruttivi .

 

2.Non ne beneficiano i componenti della famiglia che hanno ucciso o avuto parte indiretta nell uccisione del parente defunto , ed anche i loro figli non ne beneficiano .

 

3.Non ne beneficiano coloro che hanno danneggiato la società , anzi devono essere espulsi loro e i loro figli .

 

Art.

( Vestiti )

1.Nella stagione fredda , in presenza di minime di 6 gradi o inferiori , le gonne e i calzoni devono arrivare come minimo a polpacci . Eccezione per attività sportive .

 

Art.

(Cosmetica )

1.I minorenni non possono fare uso di cosmetici , profumi , pitturarsi , tatuarsi in modo permanente o colorarsi i capelli . Eccezione per feste come per esempio il carnevale . I saponi profumati atti all' igiene non sono ritenuti profumi .

 

2.Chi contrae Convivenza ,  Matrimonio ,  Coabitazione e  Unione , smette di fare uso di cosmetici , profumi , tinte .

 

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