Regione Lombardia Legislatura
Consiglio Regionale Atti?
PROGETTO DI LEGGE N.650?
di iniziativa dei Consiglieri regionali:
........................................
................................................
_______________________
" Agricoltura sostenibile "
_______________________
PRESENTATO IL ../09/2011
ASSEGNATO IN DATA ../09/2011
ALLA COMMISSIONE
REFERENTE VII ?
CONSULTIVA VI ?
RELAZIONE
Ogni anno i tumori prodotti dall ' inquinamento uccidono migliaia di lombardi con cifre pari a quelle di una guerra . L ' inquinamento è causa anche di aumento di infertilità , di allergie e di un indebolimento fisico e mentale della gente . Parte dell ' inquinamento è prodotto dai pesticidi e dagli erbicidi agricoli . Con questa legge si intendere limitare parzialmente l ' inquinamento agricolo e limitare gli sprechi di risorse . Migliorare l ' aria e incidere un pò meno negativamente sull ' equilibrio dell ' ambiente naturale e sulla bilancia della sanità lombarda .
INDICE
ARTICOLO 1 Finalità
ARTICOLO 2 Competenze
ARTICOLO 3 Sito Lombardia.bio.it
ARTICOLO 4 Adattabilità delle colture
ARTICOLO 5 Studio biologico
ARTICOLO 6
ARTICOLO 7
ARTICOLO 8
ARTICOLO 9
ARTICOLO 10
ARTICOLO 11
ARTICOLO 12
ARTICOLO 13
ARTICOLO 14
ARTICOLO 15
ARTICOLO 16
ARTICOLO 17
ARTICOLO 18
ARTICOLO 19
ARTICOLO 20
ARTICOLO 21
ARTICOLO 22
ARTICOLO 23
ARTICOLO 24
ARTICOLO 25
ARTICOLO 26
ARTICOLO 27
ARTICOLO 28
ARTICOLO 29
ARTICOLO 30
Art 1
( Finalità )
1.La presente legge ha lo scopo di migliorare la salute della gente , l ' ambiente ed il risparmio di risorse naturali .
Art.2
( Competenze )
1.La Regione Lombardia delega le competenze ai Comuni lombardi . Ciò in sintonia con gli ideali di federalismo . I Comuni hanno il diretto controllo del territorio e della sua edilizia . Se subentrano dissidi nei Comuni o tra i Comuni , in caso di irregolarità segnalate , la Provincia farà chiarezza . Nel caso in cui l' intervento della Provincia non porta risultati , interverrà la Regione .
Art.3
( Sito Lombardia.bio.it )
1.La Regione lombardia istituisce il sito internet " Lombardia.bio.it " curato da 3 scienziati del settore della ricerca scientifica - biologica . Conoscitori delle lingue estere .
2.Lo scopo di questo sito è quello di creare un punto di riferimento per gli Agricoltori / allevatori che vogliono interessarsi , aggiornarsi , aderire ai sistemi biologici in agricoltura .
3.Gli scienziati cercano i siti in italiano e creano verso di essi link , propongono sul sito articoli e schede tecniche . Cercano in tutti i siti del mondo le novità in campo biologico e le traducono in italiano . Quando non le trovano in internet si documentano grazie a riviste e libri e con tutti i sistemi che ritengono utili. Il sito riceve informazioni da tutti quelli che spediscono informazioni nel campo biologico e gli scienziati decidono se pubblicarle .
3.Le informazioni sono finalizzate alla conoscenza e all ' utilizzo pratico da parte degli agricoltori / allevatori . Il sito deve essere suddiviso per colture e tipo di allevamento in ordine alfabetico in modo che si trovino alla svelta le informazioni che interessano . Si devono indicare i vari prodotti che servono per combattere le varie malattie . I loro costi e tutte le informazioni utili comprese le eventuali controindicazioni . Devono indicare dove e come acquistarli e a che prezzo . Si devono indicare i sistemi migliori per coltivare quel tipo di coltura o di allevare quel tipo di bestiame . I sistemi di coltivazione utili a prevenire determinate malattie , utili per migliorare la fertilità dei terreni e la produzione .
4.Le colture ed il bestiame trattato nel sito deve essere adatto all ' ambiente lombardo . Sono escluse piante ed animali che non sono adatte a stare in Lombardia . Il sito ha anche delle pagine che trattano argomenti bio in generale .
5.Gli esperti sono 3 , tutti scienziati in settori che hanno a che fare col biologico . Uno di loro deve essere in grado di programmare un sito ed insegnarlo agli altri 2 . Ognuno deve sapere 3 lingue e devono essere diverse da quelle che conoscono gli altri . Il team conoscerà 9 lingue estere . Si darà la precedenza alla conoscenza di lingue estere di paesi che praticano il biologico in maniera maggiore . Sono escluse le lingue estere di quei paesi che non praticano il biologico .
6.La collocazione fisica del team è in Lombardia , in una zona a forte presenza agricola , in modo che i 3 scienziati possono avere il polso sulla situazione reale delle aziende agricole .
7.Mentre il sito viene programmato dai 3 scienziati , deve essere consultabile da chiunque .
Art.4
( Adattabilità delle colture )
1.Prima di decidere cosa coltivare , l ' agricoltore deve fare uno studio nel quale dimostra che la coltura che intende coltivare è adatta a quel terreno , sia come esposizione al sole , come altitudine e pendenza del terreno , come umidità , come natura del terreno . Una coltura forzata a stare in un terreno sbagliato sarà infatti più debole e necessiterà di più cure e trattamenti . Può inoltre proporre una o più consociazioni per migliorare la coltura .
2.Lo studio deve essere presentato dall ' agricoltore al suo Comune in forma informatica . Può consegnarlo su un cd o via mail . Il Comune lo approverà o no dando risposta scritta via mail ed in assenza di questa in forma cartacea . Darà una giustificazione alla sua approvazione o al suo rifiuto o consiglierà nuove soluzioni e modificherà alcune informazioni errate dell ' agricoltore .
3.Se l ' agricoltore non è soddisfatto della risposta del Comune , segnala alla Provincia . Se il cittadino ha ragione , la Provincia decurta 1000 euro dalle tasche dell ' Assessore che ha risposto per scritto . Consegna i 1000 euro al cittadino. Se il cittadino ha fatto un intervento innutile e ha fatto perdere tempo senza avere ragione , pagherà 1000 euro alla Provincia . Se il cittadino non è soddisfatto dalla Provincia , ripete l ' iter con la Regione che indagherà sul comportamento della Provincia utilizzando sempre il sistema del premio - punizione di 1000 euro .
Art.5
( Studio biologico )
1.Insieme allo studio sull ' adattabilità delle colture di cui all ' art. , prima di decidere di coltivare una coltura o di allevare bestiame , l ' agricoltore dovrà studiare tutti i sistemi biologici di contrasto alle malattie che riguardano la coltura che desiderano coltivare quell ' anno . Consegna al Comune la relazione informatica , sotto forma di file , nella quale dimostra le sue conoscenze bio che riguardano la coltura / bestiame che intende coltivare / allevare quell ' anno . Insieme consegna i file scaricati dal sito Lombardia.bio.it che riguardano la coltura / bestiame che vuol praticare quell' anno e dichiara di averli studiati . I file non possono essere più vecchi di 30 dì dalla consegna al Comune .
Art.6
( Tipo di irrigazione )
1.Tutti i proprietari terrieri che irrigano con acqua devono portare al Comune uno scritto cartaceo o informatico nel quale dimostrino che hanno studiato tutti i sistemi di irrigazione possibili e alternativi . Hanno individuato per il loro terreno quale può essere il tipo di irrigamento che spreca meno acqua. Hanno studiato quanta acqua viene sprecata in evaporazione e dispersione in aria , nelle varie ore del giorno e a determinate temperature e condizioni climatiche. Il tutto diviso per stagioni. Una volta che conoscono tutti i sistemi d ' irrigazione e le condizioni migliori per irrigare sprecando meno acqua possibile , sono liberi di applicare il sistema e le modalità di irrigamento che preferiscono .
2.Nello studio si deve dimostarre di conoscere tutti i sistemi per trattenere l ' umidità nel terreno , come la pacciamatura , il taglio d ' erba ad altezze proporzionali alle condizioni di secco , il sovescio , la concimazione organica interrata .
Art.
( Pesticidi )
1.I pestici possono essere dati solo dagli agricoltori che hanno il patentino . Possono darli solo sui terreni agricoli .
2.Il patentino dei pesticidi si ottiene superando una prova teorica e pratica organizzata dalla Provincia al termine delle quali l'agricoltore dovrà conoscere chimicamente i veleni che competono la o le colture che gli interessano , sapere gli effetti che producono sulla natura e sull' uomo , sapere come darli e tutto quello che serve sapere per un loro corretto uso atto a danneggiare il meno possibile la natura e l ' uomo . L ' iscrizione a un esame per ottenere un patentino costa . Il costo del patentino è deciso dalla Provincia .
3.Il " Maprazen " , cancerogeno , già vietato in tanti paesi , è vietato anche in Lombardia con effetto immediato e le sue scorte bruciate in modo che non inquinino .
Art.
( Erbicidi )
1.Gli erbicidi sono vietati ed aboliti in agricoltura e in ogni altro contesto . Al loro posto si rincalzerà la terra a mano o con mezzi meccanici , si pacciamerà con sostanze organiche , si useranno animali per abbassarla e / o per raschiarla e / o per rimuoverla .
Art.
( Biologico )
1.I terreni che non sono coltivati a biologico devono creare una siepe all ' interno dei loro confini in modo da limitare la fuoriuscita dei loro pesticidi nei terreni vicini .
2.La siepe deve essere composta da alberi ad alto fusto , medio fusto e siepi con chioma bassa . Queste tre tipologie di arbusti devono coesistere per una larghezza di 10 metri dai confini del proprio terreno .
3.I terreni che si trovano ad una distanza di 100 metri da una abitazione devono coltivare col sistema biologico .
4.E' possibile far pascolare animali per abbassare il livello delle erbe e/o per concimare i terreni solo se il terreno è coltivato a biologico , non si danno diserbanti e l ' ultimo trattamento risale a 2 mesi prima . I proprietari di bestiame ed i proprietari terrieri devono essere in accordo . In questo caso i proprietari del bestiame si dotano di recinti mobili coi quali cintano la zona che vogliono far brucare . Il servizio è considerato uno scambio di favori ed è vietato pagarlo .
5.E' possibile fare fieno con l ' erba tra i filari di terreni coltivati a biologico , in accordo col proprietario , se l ' ultimo trattamento risale a 2 mesi prima e non si danno diserbanti . Se il taglio viene effettuato da lavoratori esterni all ' azienda agricola , il fieno sarà loro . Ciò viene considerato uno scambio di favori e non ci deve essere compenso di soldi da entrambe le parti .
6.Se un terreno biologico non subisce un trattamento da più di 2 mesi , possono essere introdotte , col consenso del proprietario terriero , arnie di api che impollinando le colture ne aumenteranno la produzione oltre che produrre miele . Se gli alveari appartengono a personale esterno all ' azienda agricola , viene considerato uno scambio di favori e non ci deve essere da entrambe le parti , compenso in denaro .
Art.
( Lavorazione biologica )
1.Si crea in lombardia il marchio di lavorazione biologica che certifica che le procedure di lavorazione del prodotto finito sono state biologiche , cioè senza usare sostanze chimiche nocive alla salute . Se infatti un azienda coltiva per esempio vino biologico e poi il vino viene trattato con altre sostanze , il consumatore ha diritto di sapere che il vino è stato coltivato nel rispetto della terra ma il prodotto finale ha subito un determinato intervento .
2.In caso contrario ci può essere una lavorazione biologica da prodotto derivato da coltivazione non biologica .
3.In ogni caso sul prodotto verrà etichettata sia il tipo di coltivazione che di lavorazione del prodotto .
Art.
( Alberi sui confini )
1.Bisogna seminare o trapiantare alberi locali ai bordi del confine del proprio terreno . Ad una distanza massima di 15 metri uno dall ' altro . La distanza minima è determinata quando le chiome degli alberi si toccano , infatti le chiome degli alberi non si devono toccare , quando succede o si trapianta l ' albero o si taglia .
2.Gli alberi devono essere visibili a partire dal 2013 .
3.Se un proprietario inizia a seminarli o trapiantarli in presenza di alberi già esistenti sui bordi del terreno o dei terreni vicini , deve aver cura di seminare e/o trapiantare i propri rispettando le indicazioni degli altri commi dell ' art. 11 e di porli più o meno in mezzo a quelli del vicino .
4.Gli alberi da porre sui confini di corsi d ' acqua sia che si trovino su suolo privato che pubblico devono svolgere la funzione di limitare la corrosione del bordo dell ' alveo tramite le loro radici e di limitare l ' evaporazione dell ' acqua del corso tramite l ' ombra della loro chioma . In questo caso sono da porre a una distanza massima di 5 metri gli uni dagli altri su entrambi i bordi del corso d ' acqua e le loro chiome si possono toccare . Sono da potare drasticamente ogni 10 anni per impedire che i loro rami cadendo intralcino il corso d ' acqua . Insieme a loro si possono seminare anche dei cespugli e siepi dalle radici diffuse allo scopo di limitare l ' erosione degli argini .
5.Chi taglia un albero , deve seminare o piantarne 1 altro ogni albero che si taglia . Questa operazione deve essere fatta nei pressi dell ’ albero tagliato . Se non possibile nello stesso Comune . Se non possibile nella stessa Provincia . Se no nelle Provincie più vicine della Regione .
Art.
( Alberi sui filari )
1.Quando si tagliano gli alberi sui filari , bisogna lasciare un albero ogni 15 metri circa , sfalsati rispetto al filare parallelo .
Art.
( Pulizia tronchi )
1.Devono essere potati i rami laterali presenti sui primi 2 metri del tronco dell albero .
Art.
( Argini dei corsi d ' acqua )
1.Gli enti responsabili degli argini dei corsi d ' acqua ( Comuni , Provincie , Regione) praticano ove possibile , la doppia arginazione che consiste in un primo argine a ridosso del corso , in uno spazio pari alla larghezza dell' alveo del corso d' acqua ed un secondo argine .
2.Lo spazio tra i due argini deve essere concavo e più basso di qualche metro ristetto al suolo . Può essere adibito , ove possibile , a parchi , piste ciclo - pedonali o ad orti privati nei centri abitati . Nelle zone agricole i secondi argini devono avere una gobba in terra e sassi alta ma con una graduale pendenza che permetta ai mezzi agricoli di superarla , in quanto la zona concava rimarrà proprietà dell ' agricoltore che continuerà ad utilizzarla come vorrà . L ' unica differenza sarà la gobba di terra del secondo argine che comunque potrà essere coltivata .
3.Gli argini vengono costruiti in base alla tradizione del luogo , e a seconda che sono in una città o in aperta campagna . A seconda dei casi possono essere in sassi e cemento , mattoncini d ' argilla e cemento , in dune di terra con o senza sassi . L ' altezza degli argini deve essere notevole , nel limite della decenza .
Art.
( Rotazione )
1.Bisogna applicare la rotazione delle 4 colture , per cui su di uno stesso terreno , prima di tornare alla prima coltura , devono essercene state altre 3 .
2.Nel conteggio rientrano anche le colture da sovescio .
Art.
( Inquinamento )
1.Chi inquina i campi inquina anche il cibo che producono e le persone che lo mangiano , per cui verrà giudicato in base alla gravità dell ' inquinamento prodotto e degli effetti che ha avuto sulle persone. Se l ' inquinamento sarà stato tale da uccidere , il delitto sarà paragonato ad omicidio e la pena verrà commisurata all ' omicidio .
Art.
( Centrali biogas )
1.Le centrali biogas possono introdurre al loro interno , come materiale fermentabile , gli scarti organici , sotto forma di feci animali ed umane ; scarti vegetali : avanzi del cibo e della cucina , scarti vegetali come erbe tagliate o foglie ramazzate dopo la loro spontanea caduta dall ' albero . Umido della raccolta differenziata .
2.Non si possono introdurre colture vegetali appositamente coltivate per la biogas , che non sono state scartate e che sono coltivate per nutrire uomini e / o animali . Non si possono introdurre cibi di provenienza animale adibiti a nutrire animali e / o uomini . Non si possono introdurre sostanze inquinanti e nocive . Il Comune si appropria della centrale biogas , dei suoi incentivi e del suo scambio di energia se nella centrale biogas vengono introdotte sostanze proibite .
3.Prima di aprire una centrale biogas il proprietario deve fare uno studio su dove andare a prendere il materiale fermentabile per capire qual ' è il posto ideale per costruire la centrale calcolando il tragitto minore dal luogo di produzione della materia fermentabile alla centrale biogas . Spedisce lo studio al Comune che se non riscontra particolari problemi lo approva dando risposta e motivazione scritta .
4.Se l ' agricoltore non è soddisfatto della risposta del Comune , segnala alla Provincia . Se il cittadino ha ragione , la Provincia decurta 1000 euro dalle tasche dell ' Assessore che ha risposto per scritto . Consegna i 1000 euro al cittadino . Se il cittadino ha fatto un intervento innutile e ha fatto perdere tempo senza avere ragione , pagherà 1000 euro alla Provincia . Se il cittadino non è soddisfatto dalla Provincia , ripete l ' iter con la Regione che indagherà sul comportamento della Provincia utilizzando sempre il sistema del premio - punizione di 1000 euro .
5.La centrale biogas può introdurre feci umane in accordo col Comune ma può farlo solo se esiste una fogna separata solo per il wc . In questo caso si crea un tubo per acque nere che entra direttamente dentro la centrale . Non è necessario che vi sia una separazione in tutto il Comune , basta che ci sia in alcune strutture che diano la quantità sufficiente alla centrale .
6.La Regione consiglia alle centrali biogas che sono vicine ad allevamenti di grandi dimensioni e a paesi che danno feci e scarti vegetali riciclati ( umido ) di creare un tubo interrato per portare il letame dalla stalla alla centrale e dal paese alla centrale . L acqua spinge le sostanze alla centrale , poi il grosso dell ' acqua viene separato dall organico .
7.A partire dal 2015 le centrali biogas di nuova costruzione non potranno più bruciare il gas per produrre energia ma produrranno biometano e co2 per uso industriale . Le vecchie biogas possono continuare a produrre energia , se lo vogliono .
Art.
( Spazi all 'aperto per gli animali da allevamento )
1.Negli allevamenti al chiuso ci deve essere un terreno all ' aperto nel quale gli animali possono girare liberamente . Il terreno deve essere ampio come minimo l ' ampiezza dello spazio al chiuso per piano .
2.Gli animali devono circolare liberamente tra la zona al chiuso e quella all ' aperto da Pasqua ai Morti . Nel periodo invernale gli animali restano al chiuso ed escono a piacere dell ' allevatore .
3.Nel terreno all ' aperto ci devono essere alberi distanti gli uni dagli altri tra i 15 ed i 20 metri .
4.Quando si aprono nuovi allevamenti di grosse dimensioni questi non pagano le tasse per i primi 5 anni se sono in regola con tutte le norme e se creano una fogna che collega le feci degli animali alla centrale biogas più vicina . Con questo sistema abbattono l ' inquinamento del trasporto delle feci dall ' allevamento alla biogas , dato che usano l ' acqua per farla arrivare e non i mezzi a combustione .
5.La parte al chiuso degli allevamenti deve essere isolata termicamente e presentare esteriormente i materiali ed il tipico stile tradizionale dei cascinali lombardi di quel Comune .
Art.
( Impianti fotovoltaici )
1.Non si possono installare impianti fotovoltaici su terreni agricoli o destinati al verde . Questi sono dedicati alla produzione di cibo ed alla natura .
2.Il proprietario di centrali fotovoltaiche installate a terra deve trovare un altro posto adatto entro il 2014 . Se non lo trova può da subito far domanda al Comune che li ospita gratutitamente sui tetti di strutture di sua proprietà o trova dei tetti di privati che sono disposti ad ospitarli ed a ricevere in cambio il 5 % di scambio energia . Oltre che sui tetti , possono essere installati anche sopra superfici che non sono verdi , come parcheggi auto o altro .
Art.
( Bollette dell ' acqua )
1.Il costo dell ' utilizzo dell ' acqua per uso agricolo verrà fatto pagare in base al rapporto acqua / metro quadrato consumata mensilmente . Per cui le fasce di consumo dell ' acqua verranno stabilite seguendo questo rapporto e non solo più sulla quantità di acqua . Costano di meno le fasce col rapporto acqua / metro quadrato inferiore , mentre costeranno di più quelle con un rapporto acqua / metro quadrato superiore .
Art.
( Umido )
1.Chi possiede un giardino fà 2 buche per contenere l ' umido del giardino e della cucina . Devono avere uno sportello in metallo che chiude ermeticamente la parte superficiale in modo che non entrano insetti nella buca . Lo sportello è concavo e fà convogliare l ' acqua nella parte centrale dove c' è un buco dotato di zanzariera metallica. Il buco fà passare l ' acqua e l ' aria . Il proprietario raccoglie il gas prodotto dalla fermentazione dentro delle bombole o dei fusti che vende alla centrale biogas più vicina . Chi possiede un giardino non ha diritto alla raccolta dell' umido in quanto si gestisce l ' umido e l ' umus con le sue 2 buche .
2.Il Comune avvisa gli allevatori della possibilità di raccogliere i cassonetti o i cestini dell ' umido (cibo scartato , scarti vegetali) di tutto o di una parte del Comune allo scopo di nutrire i propri animali senza pagare mangimi o foraggi . Nel caso di consenso degli allevatori , l ' umido dovrà essere da loro e a loro spese , ritirato tutti i giorni nella zona che decideranno loro . Questa intesa è da considerarsi uno scambio di favori tra il Comune e gli allevatori , per cui non necessita di alcuna forma di pagamento .
3.Il resto dell' umido se non mangiato da animali , dovrà essere ritirato giornalmente a spese della centrale biogas più vicina che utilizzerà l' umido senza pagarlo.
4.In Comuni grossi , si dovrà costruire una centrale biogas ogni 50.000 abitanti allo scopo di convogliare l' umido del Comune che non viene ritirato dagli allevatori. La biogas deve essere costruita nel punto più vicino al centro del Comune o del / dei quartiere / i per ottimizzare la raccolta.
Art.
( Avanzi delle ristorazioni )
1.Il cibo avanzato dalle ristorazioni deve essere portato giornalmente dalle ristorazioni agli allevatori che si sono precedentemente accordati con i ristoratori . Nell ' accordo viene stabilito il pagamento al kg che effettuano gli allevatori a beneficio dei ristoratori . Negli accordi vengono privilegiati quegli allevatori che sono situati più vicini al punto di ristorazione . Il Comune verifica la regolarità degli accordi e del funzionamento del sistema .
Art.
( Fiori colorati )
1.In Lombardia e‘ vietato acquistare o produrre al fine di vendere , fiori con pigmenti aggiunti a quelli naturali del fiore . Il fiore deve essere naturale .
Art.
( Terreni brulli )
1.I terreni coltivati non possono rimanere brulli per un periodo superiore a 30 dì all ' interno di un anno .
2.Terreno brullo è da intendersi un terreno sul quale è stata raccolta la coltura precedente e che non ha visto ancora germinare dal terreno la nuova forma vegetale .
3.I 30 dì sono il risultato della somma dei dì in cui il terreno è rimasto brullo quell ' anno .
Art.
( Acqua venduta agli agricoltori )
1.L ' acqua consumata dagli agricoltori costa come quella consumata dai privati e come questa , viene decisa dal Comune senza differenze di soggetti e di fasce di consumo .
2.In prossimità di carestia di acqua o in carestia di acqua , l ' acqua viene distribuita in proporzione all ' estensione dei terreni in un rapporto tra metri cubi di acqua e metri quadri di terreno . Il costo rimane uguale .
Art.
( Sradicamento e germoglio alberi )
1.Per ogni albero che si sradica sul territorio lombardo o che si trancia di netto alla base , chi ha
compiuto l' azione deve farne germogliare un altro o trapiantarne un altro con successo nei pressi dell ' albero eliminato. Se non è possibile , in un altra parte di quel Comune . Se non c'è la possibilità di farlo in quel Comune si fà nella Provincia , se non c' è nella Provincia , nella Regione.
Art.
( Terreno agricolo sottratto alle edificazioni )
2.In montagna e nelle vallate alpine, quando si danno i permessi per costruire nuovi edifici , il 30 % del suolo occupato dall ' edificio cementificato deve essere costruito su terreni che producono un agricoltura largamente insufficiente o impossibile da praticare. Per esempio una casa al 30 % inglobata nella roccia scavata e il resto all' aperto . Lo spazio verde è escluso dal conteggio dei mq . Prima di costruire la casa , tramite verifiche , si esclude la presenza di gas o elementi dannosi alla salute presenti nella roccia , come il radon .
Art.
( Luce accesa di notte per far mangiare il bestiame )
1.E ' vietato tener accesa l ' illuminazione artificiale di notte per invogliare gli animali a mangiare di più del normale . Le luci possono essere accese solo se si devono compiere dei lavori ma solo come eccezione alla regola .
2.Le nuove stalle non possono avere l ' impianto di illuminazione artificiale , ne devono essere esenti . in caso di necessità si utilizzano dei sistemi di illuminazione mobili .
Art.
( Caccia ed agricoltura )
1.E' vietata la caccia ai volatili che si cibano di insetti dannosi all ' agricoltura.
2.L'agricoltore può chiamare sul suolo dei propri campi , i cacciatori iscritti ad una particolare lista , in caso che i volatili rovinano il raccolto sul proprio campo. I cacciatori , se decidono di aderire , devono raggiungere il campo entro 10 minuti , pena la cancellazione dalla lista dei cacciatori che possono essere chiamati dagli agricoltori . I cacciatori devono eliminare il problema dei volatili sui campi , pena la cancellazione dalla lista . I volatili rimangono come bottino per i cacciatori .
Art.
( Nutrie )
1.Le nutrie possono essere uccise dai cacciatori in qualsiasi momento e devono essere consegnate all ente provinciale preposto . L ente paga 10 euro ogni nutria uccisa e la carne viene subito indirizzata al macello che poi servirà la mensa dei poveri di quella Provincia .
2.Le nutrie non possono essere allevate per carne o pelliccia , solo quelle cacciate possono essere utilizzate per carne o per pelliccia . Per carne solo alla mensa dei poveri .
Art.
( Potature )
1.Le potature degli alberi da frutta che sono rappresentati da ramoscelli troppo piccoli per essere convenientemente trasportati per essere riutilizzati , come per esempio i tralci delle viti , vengono lasciati sui campi e qualsiasi persona che passa di lì se li può portare via .
2.Alla fine dell ' inverno , dopo Pasqua , i proprietari scavano una buca nel terreno e seppelliscono i ramoscelli che nessuno ha portato via e che sono rimasti sul terreno .
Art.
( Rampicanti )
1.Le piante rampicanti che ricoprono altre piante devono essere tagliate alla base della pianta che le sostiene , nella settimana prima di Pasqua , poi possono ricrescere fino all anno successivo quando saranno di nuovo tagliate alla base .
Art.
( Letame )
1.Letame fresco o maturo , digestato , umido , se scaricati nei campi come grandi mucchi , devono essere distanti minimo 30 m dai confini .
Se il campo è piccolo nel centro del campo .
Art.
( Cura del bosco )
1.I Comuni creano strutture nei boschi delle alture , che fanno arrivare il legname , per scivolamento , nella parte più alta dell'abitato . Nel punto d'arrivo del legname deve essere presente o segheria o teleriscaldamento a biomassa o cogeneratore a biomassa , o attività che abbisogni della biomassa . Se queste attività sono dislocate in un altra parte dell'abitato , devono essere spostate dove arriva per scivolamento , la biomassa .
2.Gli alberi caduti devono essere rimossi entro 1 mese .
3.I criteri per il taglio sono : lasciare spazio agli alberi più maestosi , tagliando quelli che gli stanno intorno e gli rubano spazio . Tagliare gli alberi troppo vicini che si toccano . Tagliare 1 albero sano all'anno ogni 100 .
4.I tronchi vengono utilizzati per costruire . Il resto per combustione . Cippato nei pezzi piccoli , tagliato nei pezzi più grandi .
5.La provincia si dota di mezzi costosi , quali cippatrici etc ... Che noleggia ai comuni . I Comuni di una squadra di lavoratori che fanno manutenzione al bosco e che per paga ricevono parte del legname che tagliano/cippano e che rivendono . Tagliano i rami bassi degli alberi in modo che il tronco crescendo abbia meno occhi dannosi per il taglio in assi dei tronchi .
Art.
( Controllo-attuazione )
1.Ogni cittadino lombardo può segnalare al Comune delle supposte incongruità .
2.Ogni cittadino lombardo può segnalare qualsiasi incongruità o inadempienza della legge al Comune . Se non è soddisfatto della risposta segnala alla Provincia . Se il cittadino ha ragione , la Provincia decurta 1000 euro dalle tasche dell ' Assessore che ha seguito i lavori e ha firmato i permessi . Consegna i 1000 euro al cittadino . Se il cittadino ha fatto un intervento innutile e ha fatto perdere tempo senza avere ragione , pagherà 1000 euro alla Provincia . Se il cittadino non è soddisfatto dalla Provincia , ripete l ' iter con la Regione che indagherà sul comportamento della Provincia utilizzando sempre il sistema del premio - punizione di 1000 euro .